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Leasing

LEASING

LEASING - CREDEASY  S.p.A.

 

 

 

Il leasing è un prodotto di natura finanziaria, con erogazione congiunta di servizi di varia natura (fiscale, assicurativa, ecc.) in mix differenti, che soddisfa le esigenze del soggetto utilizzatore (solitamente un'impresa) in tema di acquisizione di beni d'investimento.

 

 

 

 

La nozione di leasing comprende i contratti aventi in comune il fatto che un soggetto (il locatore/concedente: banca, società di leasing) cede in locazione ad un altro soggetto (il locatario/utilizzatore), per un periodo di tempo prefissato, un bene di natura strumentale, mobile o immobile, dietro il pagamento di un determinato canone periodico.
In tali contratti può essere inoltre prevista la possibilità da parte del locatario di riscattare a titolo oneroso il bene, secondo modalità prefissate, durante o, più spesso, alla fine del contratto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il leasing finanziario

 

 

 

 

Nella fattispecie più diffusa del leasing finanziario, il cliente utilizzatore:

 

 

 

 

a) sceglie il bene oggetto della locazione e volendo anche il fornitore dal quale la società di leasing (locatore/concedente) dovrà effettuare l'acquisto, trattando direttamente il prezzo d'acquisto e le modalità della fornitura;

 

 

 

 

b) si impegna nei suoi confronti della società di leasing a corrispondere un certo numero di canoni, determinati in base ad un criterio riferito all'ammortamento tecnico ed economico del bene, alla durata del leasing e al valore residuo del bene alla sua scadenza;

 

 

 

 

c) si assume i rischi, gli oneri e le responsabilità derivanti dall'uso del bene locato;

 

 

 

 

d) dispone della facoltà di acquistare, generalmente al termine dell'operazione, il bene locato, pagando un prezzo determinato (prezzo di riscatto), solitamente inferiore al valore di mercato del bene in quel momento.

 

 

 

 

 La struttura prevalente delle operazioni di leasing

 

 

 

 

La struttura prevalente delle operazioni di leasing prevede:
• un primo pagamento da effettuarsi alla stipulazione del contratto (in forma di maxi canone non periodico, ovvero di primo canone), normalmente superiore all'importo del canone periodico;
• un eventuale rimborso forfetario delle spese di istruttoria della pratica, sostenute dalla società di leasing;
• un certo numero di canoni periodici con una determinata frequenza (mensile, trimestrale, ecc.), di importo fisso o variabile in relazione ai parametri finanziari di riferimento (tasso);
• un valore di riscatto, di importo prestabilito, che definisce il prezzo che il cliente locatario deve pagare alla società di leasing, qualora voglia divenire proprietario del bene locato.

Nella sostanza, il leasing è una tecnica di finanziamento a medio e lungo termine degli investimenti, nella quale il locatore (società di leasing) mette direttamente a disposizione dell'utilizzatore (cliente) il bene oggetto dell'operazione, anziché il capitale necessario per acquisirne la proprietà, bene che, pertanto, resta di proprietà della società di leasing.
 
Le diverse tipologie di leasing

 

 

 

 

Il leasing comprende numerose tipologie di operazioni, caratterizzate da contraenti aventi natura, caratteristiche e motivazioni anche assai diverse. Le diverse tipologie di leasing possono essere classificate facendo riferimento:
• alla struttura degli impegni previsti;
• alla natura dei beni oggetto del contratto;
• alle caratteristiche dei soggetti contraenti

 

 

 

 

 Leasing finanziario e leasing operativo

 

 

 

 

Per quanto riguarda la struttura degli impegni, la distinzione più rilevante è fra leasing finanziario ed operativo.
Solamente il primo presenta le caratteristiche proprie di un'operazione di finanziamento. Attuata da una società di leasing in veste di locatore-proprietario del bene, acquistato o fatto costruire su indicazione del cliente (locatario), l'operazione è caratterizzata da canoni di leasing comprensivi dell'ammortamento del bene e dell'interesse sul capitale investito dalla società di leasing (costo del bene).
L'importo complessivo dei canoni è pertanto superiore al costo del bene mentre il contratto presenta una durata correlata alla vita tecnico-economica del bene.
Il leasing finanziario lascia gli oneri e i rischi connessi alla disponibilità e al funzionamento del bene in carico al cliente utilizzatore (locatario) e pertanto si configura, in termini di ripartizione dei rischi, come una tipica operazione di finanziamento.
Il leasing operativo può invece essere assimilato ad un contratto di noleggio o locazione semplice, in quanto consente al locatario di ottenere la disponibilità di un determinato bene, senza incorrere nei rischi derivanti normalmente dall'assunzione della proprietà del bene.
I canoni di leasing rappresentano il corrispettivo per l'utilizzo temporaneo del bene, in un arco temporale solitamente non correlato alla sua vita economico-tecnica. Essi possono comprendere anche il corrispettivo per l'ottenimento di numerosi servizi connessi all'uso del bene (assicurazione, manutenzione, ecc..), arrivando a coprire la totalità degli oneri relativi al godimento del bene (full leasing).
L'opzione di acquisto è presente con scarsa frequenza, dato che l'acquisizione della proprietà non rientra tra le finalità primarie del cliente (locatario) e il bene presenta, alla fine dell'operazione, un valore residuo ancora elevato.
Nella pratica, la distinzione tra leasing finanziario ed operativo può essere meno agevole, in relazione alle politiche di prodotto messe in atto dalle società di leasing, che possono comportare una commistione delle caratteristiche originarie delle due operazioni (leasing finanziari di durate assai brevi, senza relazione con la natura del bene; noleggi a lungo termine; presenza di servizi collaterali nel leasing finanziario; ecc..). In tali casi, l'attribuzione dei rischi connessi alla proprietà del bene (primo fra tutti il rischio di obsolescenza) costituisce l'elemento decisivo per identificare la tipologia di leasing esaminata.

 

 

 

 

 Leasing mobiliare e leasing immobiliare

 

 

 

 

Per quanto riguarda la natura dei beni si distingue tra leasing mobiliare, che comprende il leasing di autoveicoli, di navi e imbarcazioni, di aerei e di beni strumentali in genere, e immobiliare, che riguarda immobili di natura industriale e commerciale e di beni immateriali (principalmente software ma anche marchi e brevetti).

 

 

 

 

 Leasing agevolato, leasing pubblico, leasing convenzionato,leasing internazionale e lease-back

 

 

 

 

Per quanto riguarda le caratteristiche dei soggetti coinvolti, si distingue tra leasing agevolato (in presenza di agevolazioni creditizie ed incentivi di varia natura a favore all'utilizzatore, in relazione anche alla natura dell'investimento effettuato), pubblico (l'utilizzatore è un ente pubblico), convenzionato (in presenza di un accordo, solitamente relativo ai profili distributivi e talvolta alla ripartizione dei rischi dell'operazione, tra il fornitore ed il concedente), internazionale ( in presenza di soggetti di diversa nazionalità), lease-back (con coincidenza della figura del fornitore e dell'utilizzatore).


Il leasing immobiliare

Il leasing avente ad oggetto beni immobili in costruzione o in corso di costruzione prende il nome di leasing immobiliare.
Come evidenziato nella precedente "lezione" la regola base del leasing è che la durata minima contrattuale sia pari ai 2/3 del periodo d'ammortamento ordinario.
Nel caso del leasing immobiliare questa regola fa' eccezione poiché, a fronte di un'aliquota d'ammortamento del 3% per la maggior parte degli immobili strumentali per natura o per destinazione, che corrisponde a circa 22 anni di durata, il leasing immobiliare può avere durata inferiore, pari a 18 anni.
Questa disposizione lascia ancora un buon margine di convenienza del leasing rispetto all'acquisto diretto finanziato da un mutuo


Come scegliere il prodotto più adatto alle specifiche esigenze

 

 

 

 

La selezione del prodotto più adatto alla copertura delle proprie esigenze finanziarie può essere idealmente articolata su due momenti fondamentali:
a. l'individuazione del più adatto tra gli strumenti finanziari disponibili sul mercato e
b. la messa a punto del contratto di finanziamento in relazione alle specifiche esigenze del soggetto utilizzatore.

 

 

 

 

La selezione delle fonti di finanziamento è legata, in primo luogo, alla corretta individuazione dei parametri oggettivi che possono rappresentare i criteri di scelta tra forme di finanziamento alternative per l'utilizzatore. L'obiettivo è mettere in luce le motivazioni di carattere economico in grado di giustificare la scelta di uno strumento finanziario e successivamente le modalità di utilizzo.

 

 

 

 

La scelta può essere ricondotta a tre fondamentali fattori di valutazione:
1. il costo;
2. la struttura dei flussi finanziari;
3. l'impatto fiscale del finanziamento.

 

 

 

 

 Il costo del finanziamento

 

 

 

 

Il costo del finanziamento è il parametro utilizzato per confrontare e scegliere le condizioni di tasso più favorevoli.
Il concetto di costo al quale si fa riferimento non è rappresentato dal tasso nominale praticato dal finanziatore bensì dal TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) cioè dal solo prezzo di vendita del prodotto finanziario in grado di offrire una precisa determinazione del suo costo considerando tutte le componenti di spesa dirette (interessi) e accessorie (spese di incasso, canoni, spese di istruttoria, ecc..) e la loro manifestazione temporale.

 

 

 

 

 La struttura dei flussi finanziari

 

 

 

 

Con riferimento alla struttura dei flussi del finanziamento la valutazione principale è connessa alla verifica della sostenibilità nel tempo della forma di prestito prescelta. Pertanto un buon finanzia-mento deve avere non solo un tasso effettivo contenuto ma anche una struttura dei rimborsi compatibile con la liquidità generata dal soggetto contraente il debito.

 

 

 

 

 L'impatto fiscale del finanziamento

L'impatto fiscale rappresenta un criterio di selezione connesso alla determinazione dei risparmi di imposta che il ricorso all'indebitamento produce. Tuttavia il suo effetto risulta strettamente connesso al costo e alla struttura dei flussi in quanto la natura dell'effetto fiscale è quella di ridurre l'onere del finanziamento e al contempo di generare risparmi nei flussi al momento del versamento delle imposte.
La valutazione dell'effetto fiscale, a sua volta, risulta dipendere:
• dal regime fiscale del soggetto considerato (IRES, IRAP, IRE);
• dalla disponibilità di redditi imponibili (capienza fiscale);
• dalla tipologia del finanziamento considerata (il leasing presenta una specifica normativa fiscale che stabilisce i criteri di deducibilità dei canoni).
Si noti che il risparmio fiscale riduce il costo effettivo del finanziamento rispetto al prezzo praticato dal finanziatore. Tale beneficio risulta progressivamente ridotto con la diminuzione di utili imponibili e si annulla in assenza degli stessi.
Costo, struttura dei flussi e risparmio fiscale forniscono i punti di riferimento per una corretta impostazione del confronto tra fonti di finanziamento alternative.
 

Il confronto tra diverse forme di finanziamento

 

 

 

 

Nel caso del leasing, la messa a punto del contratto di finanziamento è legata sia alle condizioni soggettive del cliente sia alla gestione degli elementi contrattuali alla base del contratto di locazione finanziaria.

 

 

 

 

 

In particolare per quanto riguarda il contratto di locazione è utile per il cliente valutare a parità di TAEG e di durata l'impatto sul costo (volume interessi) e sul risparmio fiscale prodotto da variazioni del maxicanone iniziale e del prezzo di riscatto.
Sebbene, infatti, tra i vantaggi del leasing ci sia la possibilità di finanziare il 100% del proprio investimento in presenza di disponibilità liquide da parte del cliente può essere utile verificare gli effetti prodotti sul contratto di locazione da una variazione del maxicanone iniziale.
La variazione del maxicanone incide direttamente sull'importo dei canoni periodici e sull'ammontare degli interessi pagati (costo) nel corso dell'operazione. Un aumento del maxicanone comporta, ad esempio, una riduzione dei canoni periodici favorendo la sostenibilità del piano finanziario da parte del cliente. Peraltro la presenza di un canone iniziale più o meno elevato (di solito non si supera il 30% del valore finanziato) incide sul valore dei canoni e quindi modifica l'impatto fiscale del contratto di leasing. La progressiva crescita del maxicanone implica una riduzione del canone periodico e coerentemente una riduzione dei costi deducibili fiscalmente e quindi del risparmio fiscale (sebbene il valore complessivo del bene finanziato resti l'elemento di riferimento).
 
Con riferimento al prezzo di riscatto, la crescita del suo valore produce una riduzione dei canoni periodici. Tale riduzione appare di minore intensità rispetto al caso precedente in tal senso riducendo i margini a disposizione del cliente per aggiustare la sostenibilità del contratto. Anche in questo caso si evidenzia una riduzione del beneficio fiscale complessivo connessa alla riduzione dei canoni di locazione.


La normativa fiscale

 

 



La scelta di acquistare un bene in leasing oppure tramite un mutuo (lease or borrow) deve avvenire raffrontando i risparmi fiscali derivanti dal leasing e la relativa dinamica temporale con i risparmi derivanti dall'acquisto diretto finanziato tramite un contratto di mutuo.
Per calcolare i vantaggi fiscali relativi dei due prodotti è indispensabile avere una buona conoscenza delle disposizioni tributarie in materia.
In particolare, occorre evidenziare come nel caso del leasing il beneficio fiscale accordato all'utilizzatore è relativo alla deducibilità dei canoni corrisposti e delle spese accessorie di acquisto del bene. Differentemente, nel caso di acquisto finanziato da un contratto di mutuo, il calcolo dei risparmi fiscali diventa più complesso, in quanto costituito dalla somma dei benefici derivanti dal bene (in particolare l'ammortamento del bene) e di quelli derivanti dal costo del finanziamento (in particolare gli oneri finanziari).

 

 

 

 

Nel caso del leasing, la deducibilità dei canoni e correlata ad una "durata minima" dell'operazione e al principio dell'inerenza del bene rispetto all'attività svolta.
Il caso "generale" prevede che la durata minima del contratto di leasing non sia inferiore ai 2/3 del periodo d'ammortamento ordinario (Legge finanziaria 2008), mentre, regole specifiche vengono introdotte per i contratti di leasing immobiliare.
Per inquadrare correttamente la deducibilità fiscale di un contratto di leasing occorre innanzitutto declinare le differenti tipologie di imposte pagate dalle società, ovvero le imposte dirette (Imposta sui redditi – IRES e Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP) e le imposte indirette, principalmente l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

 

 

 

 

Relativamente all'IRES di competenza, ottenuta applicando all'utile ante imposte fiscale l'aliquota del 27,5%, il pagamento dei canoni di leasing e delle spese accessorie produce un immediato abbattimento della base imponibile e un risparmio d'imposte pari all'ammontare dei costi sostenuti moltiplicato per l'aliquota prevista (27,5%).
Fermo restando questo principio generale, particolari problemi di calcolo del risparmio fiscale si pongono nel caso in cui il contratto preveda la presenza di un maxicanone. In questo caso, infatti, il maxicanone non è deducibile "per cassa", pertanto, occorre calcolare un canone medio valido ai fini IRES che consente di spalmare il maxicanone su tutta la durata contrattuale, così come di seguito indicato:
 Se si ipotizza un contratto di leasing strumentale con decorrenza 1 gennaio 2009 che prevede il pagamento di 47 canoni mensili posticipati pari a 5.000 euro e di un maxicanone di 25.000 euro, i costi sostenuti per cassa nel 2009 saranno pari complessivamente a 85.000 euro (25.000 di maxicanone e 11 canoni da 5.000). Ai fini fiscali, però, la presenza del maxicanone obbliga il ricalcolo dei canoni fiscalmente deducibili, distribuendolo sul totale dei pagamenti effettuati. Riprendendo l'esempio, si ha che:
Avendo effettuato dodici versamenti nel 2008, l'impresa potrà dedurre dal reddito 65.000 circa, con un risparmio netto di IRES pari al 27,5% di tale somma (17.875 euro). Ovvio che tale meccanismo tende a penalizzare sotto il profilo fiscale solo il primo anno di contratto, mentre tende ad enfatizzare il beneficio degli anni successivi, i quali beneficeranno, pro-quota, di un ammontare di maxicanone pagato per cassa nel primo anno di contratto.Più problematico risulta il calcolo del risparmio d'imposte ai fini IRAP. Infatti questa imposta si applica al Valore Aggiunto determinato come differenza tra la voce A e B del conto economico civilistico. Restano indeducibili ai fini IRAP, pertanto, gli oneri finanziari impliciti in un contratto di leasing. Il legislatore mette a disposizione una formula che consente, partendo da alcuni dati contrattuali, di arrivare al valore dei costi fiscalmente deducibili. In particolare si giunge al calcolo di un canone medio valido ai fini IRAP nel seguente modo:
Ipotizzando, con riferimento all'esempio precedente, che il costo sostenuto sia di 240.000 euro e il riscatto sia pari a 4.000 euro, da semplici calcoli risulta che la durata di tutto il periodo contrattuale è pari a 1.461 giorni (dal 1/01/2009 all'1/01/2013) e che il periodo intercorrente tra il giorno di decorrenza e la fine dell'anno solare è pari a 364 giorni. Nel 2009, pertanto, i costi deducibili ai fini IRAP saranno pari a:
Il risparmio d'imposte garantito dal contratto di leasing, quindi è pari all'abbattimento di base imponibile IRAP pari a 58.798,08 per la corrispondente aliquota attualmente vigente (3,90% a partire dalla Finanziaria 2008), per un totale di 2.293,12 euro. Il risparmio complessivo d'imposte dirette (IRES+IRAP) del contratto in questione per l'anno 2009 sarà pari a 20.168,12 euro.Con riferimento alle imposte indirette, invece, i canoni di leasing sono di norma soggetti ad un'aliquota IVA ordinaria del 20%. L'impresa quindi con cadenza mensile o trimestrale potrà portare in deduzione l'IVA a credito pagata sui canoni col totale dell'IVA a debito da liquidare.Venendo invece la computo del risparmio fiscale derivante dalla soluzione "acquisto diretto + mutuo", i vantaggi fiscali correlabili al bene sono riconducibili all'ammortamento del cespite, se-condo le aliquote ordinarie previste dal D.M. 31/12/88. Relativamente agli interessi passivi del finanziamento, saranno deducibili dal reddito imponibile IRES, ma non da quello IRAP (poiché, come detto in precedenza, gli oneri finanziari sono indeducibili ai fini di questa imposta). Riprendendo l'esempio di cui sopra, l'aliquota fiscale di ammortamento ammessa per il cespite è pari al 16,66%.
Si tenga presente che, solo a fini fiscali, il primo anno in cui entra in funzione il cespite l'aliquota si dimezza ed è "indipendente" dal mese di stipula del contratto. L'ammortamento imputato in bilancio è deducibile sia ai fini IRES, sia ai fini IRAP.
Nel nostro caso, il cespite di 240.000 viene ammortizzato all'8,33% generando un costo in conto economico pari a 19.992 euro. Tale costo genera un risparmio d'imposte pari a 6.277,48 euro derivante dall'abbattimento sia della base imponibile IRES che IRAP (27,5% + 3,9%). Per completare il raffronto occorre fare un'ulteriore passo: determinare gli oneri finanziari impliciti di un contratto di finanziamento parificabile al leasing.
Con un capitale pari a 215.000 euro e 48 rate posticipate, gli interessi passivi impliciti (ipotizzando il medesimo tasso del leasing) sono pari a 10.221,95 euro (per le prime 12 rate di finanziamento). Tale costo è deducibile solo ai fini IRES, pertanto il risparmio d'imposte correlabile al finanziamento è pari a 2.811,03 euro. Nel 2009, il risparmio d'imposte derivante da un'ipotetica soluzione di acquisto tramite un mutuo bancario sarebbe complessivamente pari a 9.088,5.Infine, l'acquisto diretto finanziato da un mutuo, genera delle problematiche fiscali inerenti le imposte indirette (IVA). Sul bene in oggetto, infatti, occorre applicare l'IVA con aliquota ordina-ria del 20% (48.000 euro). Tale imposta al momento dell'acquisto andrà pagata, pertanto, l'impresa nella soluzione "acquisto+finanziamento" o è costretta ad anticipare una somma maggiore rispetto al leasing, oppure deve chiedere un finanziamento superiore facendosi finanziare anche l'IVA dalla banca. E' ovvio che l'IVA sull'acquisto del bene è detraibile; quindi, qualora vi sia capienza nella prima liquidazione mensile o trimestrale, la stessa verrà recuperata. Diversamente, qualora l'impresa non abbia capienza ai fini IVA, la stessa sarà messa a rimborso o in compensazione nella prima liquidazione annuale IVA.
L'esercizio condotto sopra dovrebbe essere ripetuto per tutti gli anni di durata dei contratti e, per quanto riguarda il leasing, dovrebbe considerare anche gli effetti derivanti dal riscatto del bene. La determinazione dei risparmi "nominali" d'imposta, rappresenta altro che un primo step della valutazione. Per basare il raffronto su basi rigorose, infatti, occorre considerare anche la dinamica temporale dei flussi di cassa e dei risparmi d'imposte. La tesi che si sostiene, infatti, è che un euro d'imposte risparmiato oggi vale di più di un euro d'imposte risparmiato tra 1 anno. Pertanto, anche se la sommatoria dei vantaggi fiscali dei due prodotti risulta molto simile, la dinamica temporale degli stessi rende il valore attuale dei benefici fiscali molto differenti.
L'acquisto di un bene strumentale analizzato in precedenza rappresenta il caso "base" per quanto riguarda il leasing, nel quale non sussistono particolari regole al di fuori di quelle relative alla durata contrattuale e all'inerenza del bene rispetto all'attività esercitata.
Più articolata è la fiscalità delle auto aziendali che in linea teorica può essere declinata in due situazioni fondamentali:
1) l'auto assegnata, anche in uso promiscuo, ad un dipendente per più della metà del periodo d'imposta oppure;
2) l'auto non assegnata ad alcun dipendente o è stata assegnata ad un dipendente per un periodo inferiore alla metà del periodo d'imposta.
Nel primo caso i costi dell'auto sono deducibili nella misura del 90% senza alcuna limi-tazione di costi di acquisto o di canoni di locazione. Il dipendente assegnatario dell'auto avrà una ritenuta in busta paga a titolo di "fringe benefit" calcolata sulla base di determinati parametri e su un kilometraggio standard quantificato sulla base dei rimborsi ACI. Le auto che non fanno capo ad alcun dipendente o che non sono possedute da un dipendete per più della metà del periodo d'imposta sono deducibili nella misura del 40%, sia se prese in leasing finanziario sia se acquistate direttamente. Alle stesse, inoltre, si applicano anche dei limiti massimi di deducibilità.

 

 

 

 

 LEASING IMMOBILIARE
E’ la soluzione più completa per il finanziamento di immobili ad uso professionale, industriale o commerciale strumentali all'attività dell'impresa.
È possibile finanziare immobili già edificati ("leasing immobiliare costruito") oppure ancora da edificare o da ristrutturare ("leasing immobiliare costruendo e leasing ristrutturando").
Il consulente si affianca al cliente con professionisti qualificati per curare ogni aspetto tecnico, legato all'immobile, controllando la rispondenza dei requisiti di legge in materia urbanistica, giuridica, amministrativa, anche in funzione della sicurezza, dell'agibilità e della destinazione dell'immobile, redigendo un'accurata perizia.
Per il leasing immobiliare in costruzione è previsto un prefinanziamento per tutta la durata della costruzione dell'immobile fino alla conclusione del cantiere e all'effettiva decorrenza del contratto. I canoni di leasing decorrono ad immobile terminato e fino a tale data sono a carico dell'Utilizzatore solo gli oneri finanziari.

 

 

 

 

LEASING STRUMENTALE
Il leasing strumentale si rivolge ai professioni ed agli imprenditori che hanno l'esigenza di acquisire beni produttivi e macchinari necessari allo sviluppo della loro attività per poter essere sempre concorrenziali ed all'avanguardia.
Con il leasing strumentale è possibile acquistare tutti i tipi di beni per la produzione: dai macchinari agli utensili, agli impianti fatti costruire su commessa dalle imprese utilizzatrici.
I beni possono essere di produzione nazionale o estera, nuovi e previa valutazione, caso per caso, anche usati.